La promessa dell’Unione Europea è diventare climaticamente neutrale entro il 2050, adottando strategie chiave, fra cui l’Accordo di Parigi e il sistema di scambio di quote di emissioni (EU ETS), che coinvolgono settori industriali e trasporti.
Se ti occupi di Salute, Sicurezza e Ambiente, o importi merci in Europa, in questo articolo trovi le indicazioni per comprendere l’impatto pratico del meccanismo CBAM.

Tempo di lettura: 4 minuti Difficoltà: Medium
30 Agosto 2024
30 Agosto 2024
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La promessa dell’Unione Europea è diventare climaticamente neutrale entro il 2050, adottando strategie chiave, fra cui l’Accordo di Parigi e il sistema di scambio di quote di emissioni (EU ETS), che coinvolgono settori industriali e trasporti.
Se ti occupi di Salute, Sicurezza e Ambiente, o importi merci in Europa, in questo articolo trovi le indicazioni per comprendere l’impatto pratico del meccanismo CBAM.

Cos’è il pacchetto Fit for 55

L’UE mira a ridurre le emissioni nette del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, grazie a iniziative come il pacchetto legislativo “Fit for 55”.
Ciò significa attuare misure innovative e ambiziose per affrontare la crisi climatica, con l’obiettivo di creare un mercato competitivo e sostenibile, che si faccia promotore di un’economia a ridotte emissioni di carbonio.
In questa direzione, il CBAM, meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, è parte integrante del pacchetto Fit for 55, e rappresenta un passo fondamentale per avvicinarsi ad un’equa concorrenza globale e alla protezione dell’ambiente.

Il meccanismo CBAM: transizione e applicazione

Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) è destinato a bilanciare il costo delle emissioni di carbonio tra prodotti importati e nazionali, promuovendo una produzione più sostenibile anche al di fuori dell’Europa.


Infatti, le misure previste dal CBAM hanno un duplice scopo:
• ridurre l’intensità di carbonio dei prodotti esteri
• prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio da parte delle aziende


Il CBAM, operativo a partire dal 2026, stabilisce l’obbligo di dichiarare, a partire dal 2027, tanti certificati quante sono le emissioni incorporate nei beni importati.


Le emissioni sono calcolate a seconda che si tratti di:
• Merci semplici, ovvero prodotte in un processo che richiede solo materiali in entrata e combustibili a zero emissioni incorporate
• Merci complesse, ovvero diverse da quelle semplici
• Energia elettrica
e a seconda che si possano calcolare con:
• valori predefiniti
• emissioni effettive
• emissioni dirette


Il CBAM si applicherà inizialmente a beni come cemento, energia elettrica, concimi, idrogeno e acciaio, con alcune esclusioni, fra cui, per esempio, le merci importate nel territorio doganale dell’Unione o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da un paese terzo, purché il loro valore intrinseco non superi, per spedizione, 150€.


Il regolamento UE 2023-1773 regola il periodo transitorio, e stabilisce l’importo delle sanzioni in caso di comunicazione incompleta o inesatta circa il calcolo delle emissioni: tale importo è compreso tra 10 e 50€ per tonnellata di emissioni non dichiarate, ed aumenta conformemente all’indice europeo dei prezzi al consumo.

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