Tempo di lettura: 6 minuti Difficoltà: Advanced
27 Gennaio 2021
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Le apparecchiature critiche soggette alla Direttiva SEVESO implicano un complesso sistema di monitoraggio connesso con la presenza di sostanze pericolose. In base alla classificazione stabilita dal D.lgs. 105/15, è necessario porre l’attenzione sullo stato di invecchiamento di tali impianti, la cui compromissione e vetustà mettono a rischio la salute degli individui e dell’ambiente. In questo articolo vediamo a chi si applica la Direttiva SEVESO, quali sono gli adempimenti necessari e come soddisfarli.

A chi si rivolge la Direttiva SEVESO

La Direttiva SEVESO si applica agli stabilimenti caratterizzati dalla presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità superiori ai limiti consentiti. Col termine sostanze pericolose la Direttiva intende le sostanze o miscele sotto forma di materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, per i quali si rende indispensabile monitorare il rischio di incidente.

L’elenco delle sostanze pericolose è contenuto nell’Allegato I del D.lgs. 105/15, così suddiviso:

  • La parte 1 dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/15 riporta una serie di categorie di pericoli tratte dal Regolamento CLP (o Regolamento CE 1272/2008), fra cui troviamo pericoli per la salute, come la tossicità delle sostanze, pericoli fisici, fra cui l’infiammabilità di liquidi o gas, pericoli per l’ambiente e altri pericoli legati alla tossicità acuta o cronica delle miscele.
  • La parte 2 dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/15 contiene un elenco di 48 sostanze pericolose specifiche, fra cui il cloro, il metanolo, l’ossigeno e prodotti petroliferi di varia natura.

La Direttiva SEVESO si applica quindi agli stabilimenti che rilasciano sostanze o miscele elencate nella parte 2 dell’Allegato I del D.lgs. 105/15 o che appartengono alle categorie previste dalla parte 1. Per tali stabilimenti è previsto uno specifico sistema per il monitoraggio della vetustà degli impianti e della conseguente pericolosità.

Ad ogni categoria di pericolo (Parte 1) o sostanza elencata della Parte 2 sono associate due quantità limite, che suddividono gli stabilimenti SEVESO in stabilimenti di soglia inferiore e stabilimenti di soglia superiore.

Gli stabilimenti di soglia inferiore sono soggetti alla trasmissione alle autorità competenti di una Notifica, come disposto dall’Art. 13 del D.Lgs. 105/2015, mentre nel caso di stabilimenti di soglia superiore è necessaria anche la redazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi dell’art. 15.

 

Adempimenti per gli stabilimenti di soglia superiore o inferiore

Per entrambe le soglie, gli stabilimenti sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

  • D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. per “Attuazione dell’Articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
  • D.lgs. 26 giugno 2015, n. 105 e s.m.i. per “Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”
  • Linea Guida del GdL coordinato da INAIL per “Valutazione sintetica dell’adeguatezza del programma di gestione dell’invecchiamento delle attrezzature negli stabilimenti SEVESO”, recentemente aggiornata con la release di marzo 2021 “SEVESO III – D. Lgs 105 2015 Testo coordinato Ed. 7.0 2021”.

Per adempiere a tali Direttive, si rende necessaria l’implementazione di un sistema per la gestione dell’invecchiamento delle apparecchiature, precedentemente individuate sulla base della Notifica o del Rapporto di Sicurezza (RdS) presentato alle autorità competenti.

 

Approfondimento consigliato:

 

Inoltre, nella nuova Linea Guida INAIL, “SEVESO III – D. Lgs 105 2015 Testo coordinato Ed. 7.0 2021” aggiornata a marzo 2021, sono state inserite anche le apparecchiature dinamiche (mentre precedentemente erano inclusi solo i contenitori statici), fra cui macchine rotanti, pompe, compressori e turbine. Anche i moduli per la valutazione dell’invecchiamento sono stati modificati.

Novità in merito alla Sicurezza Informatica per gli Stabilimenti SEVESO

Recentemente le scelte europee legano gli impianti a rischio di incidente rilevante anche alle infrastrutture critiche per la cyber security. La Direttiva NIS si sta orientando in un certo senso verso la Direttiva SEVESO, e di conseguenza i CTR verso considerazioni di questo tipo. Nella norma UNI 10617:2019 troviamo un accenno al fatto che la prevenzione e il controllo degli incidenti rilevanti indotti da atti deliberati devono essere gestiti egualmente ad altri vettori di rischio di incidente. Diventa quindi inevitabile doversi porre delle domande in merito alla cyber security anche in ambito SEVESO.

 

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